Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all’INDICATORE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:
al NUMERATORE – la somma dell’importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;
al DENOMINATORE – la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.
Il risultato di tale operazione determinerà l’unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.
Tale numero, sarà preceduto rispettivamente:
da un segno – (meno), in caso di pagamento avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture;
da un segno + (più), in caso di pagamento avvenuto mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.
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