Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
Gli obblighi relativi alle liste di attesa riguardano solo le amministrazioni centrali secondo l’art. 32, comma 2, lett. a e art. 10, comma 5 del D.lgs 33/2013
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