La definizione dei percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modificava in parte l’alternanza scuola-lavoro, così come definita dalla legge 107/2015.
La normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l’ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. I percorsi vengono invece inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione didattica, chiarendo che non possono essere considerati come un’esperienza occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto fondamentale del piano di studio.
Questo modo di intendere le esperienze comporta un capovolgimento delle tradizionali modalità di insegnamento, riprogettando la didattica a partire dalle competenze trasversali così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, ossia nella definizione di un progetto concordato per la soluzione di un problema, e di impresa formativa simulata, ossia nello sviluppo di attività imprenditoriali così come effettivamente presenti nella realtà, naturalmente con l’apporto fondamentale del territorio (aziende, enti culturali, centri di ricerca etc.). Nella progettazione devono essere definiti e previsti i criteri di valutazione delle diverse competenze acquisite, tra cui decisiva quella di comprendere le caratteristiche del territorio e la definizione del proprio progetto di vita.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) sono formalizzate per norma di Legge (L. 107/2015 e DM 774/2019) in un percorso ordinamentale che coinvolge l’intero consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87, 88 e 89/2010 ed hanno durata:
- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici.
L’utilizzo della metodologia del PCTO prevista per tali percorsi, trasforma il modello di apprendimento legato alle sole singole discipline in un modello diverso, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in vari contesti e situazioni, consentendone il riconoscimento formale in termini di competenze al termine del percorso di studi (V anno) e di valutazione degli apprendimenti e del comportamento negli scrutini finali del II biennio e del V anno.
La valutazione degli apprendimenti relativi ai percorsi PCTO dovrà interessare tutte le discipline presenti nel Consiglio di Classe o quelle materie che hanno contribuito concretamente alla realizzazione delle attività attraverso la realizzazione di percorsi specifici previsti nella programmazione didattica o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche.
Il livello di apprendimento conseguito in tali attività, è parte integrante della valutazione finale ed incide sui risultati di profitto e di comportamento dei singoli studenti.
Tale valutazione (fermo restando l’obbligatorietà dello svolgimento al termine del triennio del percorso PCTO per il monte ore previsto), va realizzata da tutti i docenti dei rispettivi consigli di classe nelle modalità ivi illustrate.
Alla Commissione per gli Esami di Stato, va consegnata una documentazione dove si evidenziano:
- l’effettivo svolgimento dei percorsi PCTO con l’indicazione qualitativa dei vari percorsi e considerato il monte ore come aggiornato dalla relativa Legge 108/2018;
- certificazione delle competenze emerse in tali percorsi (attraverso apposito modulo).
La ripartizione del voto per i percorsi PCTO sarà determinata come: “voti in più” che si aggiungono alle valutazioni nelle singole discipline e che integrano il profitto dell’allievo attraverso apposite verifiche emerse dalla somministrazione in classe di percorsi specifici previsti nella programmazione didattica e/o attraverso apposite verifiche scritte e/o orali e/o pratiche che evidenzino alcune conoscenze e competenze maturate nei percorsi PCTO del triennio. In tal caso per ciascun percorso da realizzare, il Cdc stabilisce, in sede di progettazione, una o più discipline “caratterizzanti” le attività programmate e che daranno luogo all’attribuzione di un voto in più, previa somministrazione di prove di verifica (colloqui, compiti di realtà, prove esperte, project-work, studi di caso, etc.), anche tenendo conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno, nonché da quello esterno se previsto, sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.
In ogni caso le attività svolte attività saranno valutate anche come:
- “ulteriori elementi di giudizio” (in sede di scrutinio) che costituiscono evidenze di diversa origine di cui tener conto nel giudizio complessivo sui livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e sul giudizio di comportamento;
- insieme di evidenze delle “competenze distintive” (ad es. uso di specifiche attrezzature laboratoriali, competenze sportive, linguistiche, informatiche, partecipazione a gare/concorsi nazionali, etc.) che confluiscono nel portfolio individuale dello studente e ne arricchiscono il CV (certificato di competenze agli studenti rilasciato al termine del V anno).